MUTUI ALLE IMPRESE
Domanda: Dall'intesa sono ammessi o no i mutui richiesti per scopi non imprenditoriali, come ad esempio i mutui per la prima casa ?
Risposta: Il punto due dell'Avviso Comune, nel catalogarele operazioni consentite, indica i mutui, ipotecari e non ipotecari, senza precisarelefinalità per ilquale il contratto di mutuo è stato sottoscritto. Sotto l' aspetto dottrinale, dunque, si dovrebbe stimare che tutti i mutui sono ammissibili all' esercizio dellasospensione, senza accertare la finalità per la quale sono stati stipulati. Ciò nonostante, nel caso in cui si da prominenza ai presupposti e agli obiettivi dell'Avviso comune, si intuisce come tutto sia connesso,invece, alle piccole e medie imprese e all' esercizio della loro attività. Per cui, è plausibile ritenere che quando negli atti scaturisce, esplicitamente che il mutuo non è sottoscritto nell'esercizio dell'attività d'impresa e per la conduzione d' azienda, si è al cospetto di fattispecie non ammissibilinell'ambito della sfera applicativa dell' Avviso comune.
Domanda: In riferimento al punto quattro sub due per la sospensione le rate devono essere in scadenza oppure già andata in scadenza. Si vuole notizia che vada a confermare che al cospetto di rate impagate, la sospensione in linea capitale, con spostamento di 12 mesi del piano di restituzione, inizi dalla prima rata impagata e dunque la sospensione ha, in realtà, decorrenza retroattiva?O altrimenti la sospensione ha rilievo dal giorno di richiesta per i 12 mesi a seguire, sospendendo in effetti il debito impagato precedente ?
Risposta: Si ribadisce che nella circostanza di rate impagate, la sospensione in linea capitale, con spostamento di 12 mesi del piano di rimborso, entrerà in vigore dalla prima rata non pagata e, pertanto, la sospensione di fatto è retroattiva e ha sempre una durata sino a dodici mesi in totale.
Domanda: In riferimento al punto quattro sub uno "sono esclusi i finanziamenti.. con agevolazione pubblica" Si richiede conferma che l' estromissione non è imputata soltanto ai finanziamenti con contributo in conto interessi e/o in conto capitale ma altresìa soluzioni finanziarie agevolate o in ogni caso assimilabili per le quali l' istituto di credito ha chiari vincoli convenzionali con altri enti che ne influenzano la discrezionalità e i probabili effetti di natura fiscale nell' ipotesi di originaria esenzione da imposta sostitutiva. A titolo esemplificativo si prendono in considerazione i finanziamenti con riserve di terzi, BEI, Finanziarie Regionali, Finanziamenti sostenuti da garanzie di Enti Terzi es. Fondo garanzia L. 662, Sace, Sgfa ?
Risposta: L' estromissione fa riferimento, in linea di massima, ai finanziamenti con agevolazione pubblica intesa come contributo in conto interessi e/o capitale non a contributi in cui l'agevolazione è costituita da una forma di garanzia. Naturalmente, nelle ipotesi in cui l' istituto di credito ha obblighi che ne influenzano il potere discrezionale, dovrà vagliare situazione per situazione e riscontare l' opportunità di impiegare misure che permettono la compatibilità della sospensione.
Domanda: Sospensione dei finanziamenti a medio e lungo termine: perspostamento del piano di ammortamento è preciso considerare che la quota capitale impagata nel lasso di tempo della sospensione deve essere aggiunta, già ad iniziare dalla scadenza del medesimo periodo di sospensione e per tutte le rate a seguire, al rimanente debito residuo in linea capitale con questo definendo un ricalcolo totale del piano di ammortamento (con efficacia anche sulla somma delle rate seguenti) ?
Risposta: La quota capitale impagata nel lasso di tempo disospensione va aggiunta al debito rimanente in linea capitale e questo determina una traslazione: del piano di ammortamento.
Domanda: Sospensione Finanziamenti a medio e lungo termine: è giusto direche, nell' ipotesi in cui il mutuo, avente ad esempio cadenza di rimborso mensile, presenti cinque rate vecchiescadute e non pagate (in modo parziale o integralmente), l' istanza di sospensione del pagamento per le rate che vanno a scadere deve ritenersi riferita soltanto alle successive sette, con questo ossequiando il limite dei dodici mesi di sospensiva ? O altrimenti il termine di dodici mesi inizia inalterabilmente ad iniziare dall' istante della domanda (di fatto prolungando l'effetto di moratoria ad un periodo di tempo superiore, alla luce dell'inserimento anche delle rate passate scadute e impagate ?
Risposta: E' esatto dire che, nell' ipotesi di mutuo avente cadenza mensile, presenti cinque rate precedenti scadute e impagate (in modo totale oppure parzialmente), l' istanza di sospensione del pagamento per le rate a scadere deve considerarsi riferibile solamente alle seguenti sette per un totale dodici mesi.
Domanda: Il punto quattro dell'Avviso – procedimentoper le operazioni di sospensione temporanea del pagamento delle rate - finanziamenti a medio e lungo termine
a) Sospensione finanziamenti a medio e lungo termine : sono compresi nell' ambito dei finanziamenti oggetto di sospensione anche quei finanziamenti le cui rate siano relative a effetti cambiari?
b) Sospensione finanziamenti a medio e lungo termine: fanno parte del quadro dei finanziamenti oggetto di sospensione anche quelli che sono stati autorizzati a controparti ripartite nello stato di "Incaglio" in esecuzione di piani di rientro con le medesime concordati?
Risposta: a) II punto due dell'Avviso comune riconosce per la sospensione di 12mesi non tutti i finanziamenti, ma solamente i mutui, ipotecarie non ipotecari,
b) II punto tre dell'Avviso comune accoglie alle operazioni di cui al punto due le aziende che alla data del 30/09/2008 avevano unicamente posizioni valutate dall' istituto di credito "in bonis" e non ammette quelle che al giorno di presentazione della domanda hanno livelli disofferenzao di ristrutturazione oppure hannoprocedure esecutive in atto. Il seguente punto quattro puntualizza che le rate devono essere in scadenza oppure già scadute (impagate oppure pagate soltanto parzialmente) da non oltre180 giorni alla data di presentazione della domanda. Da questo deriva che, grosso modo, rientrano nel quadro dei mutui oggetto di sospensione -anche quelli peri quali, dopo la data del 30/09/2008, si sono riscontratesituazioni che hanno trascinato alla classificazione in stato di incaglio.L' Istituto di credito,successivamente, accerterà circostanzaper circostanza se c' è la possibilità di accettare la sospensione di cui all'Avviso comune.
COSA E' IN CONCRETO
Domanda: In riferimento al punto quattro sub uno "sono esclusi i finanziamenti." Si vuole conferma se ifinanziamenti cartolarizzati non siano ammessi dall' eventualità di sospensione?
E' stato vagliato l'influsso di questa casistica ?
Risposta: La casistica è stata tenuto conto e non è stato ritenuto di lasciarla fuori dalla sospensione.Per cui,l' istituto di credito dovrà vagliare ipotesiper ipotesi e nel caso attivarsi nelle maniere più opportune per poter dare esito positivo all' istanza di richiesta dell'impresa.
Domanda: Interrogativo su interessi di mora. 1) Nonostante non fosse in discussioneil fatto che (come sembrerebbe anche in coesione al principio di indicato al punto 4.4 gli interessi sul capitale sospeso sono versati alle scadenze previste in origine e in relazione ad alcuni quesiti che hanno molte volte confermato l' assoluta continuità delle condizioni di contrattoprevigenti per le condizioni non interessati dall'Avviso), si vuole avere consenso, in relazione al punto 5.1 dell'Avviso, che per i finanziamenti a medio e lungo termine l'esenzione dagli interessi di mora per la durata temporale di sospensione è riconducibile soltanto alle quote capitale delle rate sospese e differite per un anno.Per effetto di ciò, nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze previste dal contratto delle rate dei soli interessi a seguito della sospensione delle quote capitale è attuabile come consuetudine la mora contrattuale.
Risposta: Viene confermatoquanto enunciatoin relazione agli interessi di mora, ovvero che l'esenzione concerne solamente le quote di capitale sospese. Naturalmente, l'applicazione di trattamenti più vantaggiosi al cliente farebbero parte del punto dieci,2° bullet dell'Avviso comune.
Domanda: Nell' ipotesi di rate non pagate e decorrenza retroattiva della sospensione dalla scadenza della prima rata non onorata, l' istituto di credito rideterminerebbe la mora contrattuale imposta sulle rate già risultate scadute, rideterminandole ovviamente con la decurtazione delle quote capitale. Diventerebbe impregiudicata, naturalmente, l' eventualità per le aziende richiedenti, nel caso cheritenuto dalle medesime preferibile, di optare di pagare interamente una o più rate impagate per usufruire di un lasso di tempo di sospensione più prolungato (fissi i dodici mesi dalla decorrenza della sospensione) dal giorno effettivo del perfezionamento dell'operazione.
Risposte: Si da il nostro consenso sul fatto che l'azienda richiedente, che lo ritenga realmentepiù vantaggioso, può optare di pagare per intero una o più rate pregresse insolute e far cominciare la sospensione dal giorno della richiesta, godendoin ogni modo di un periodo temporaledi12 mesi di sospensione. Per la medesima ipotesi l' istituto di credito avrà la possibilità di dichiarare di aver adottato il contenuto del punto dieci, secondo bullet, dell'Avviso comune.
Domanda:Sospensione Finanziamenti a medio e lungo termine : nell' ipotesi in cui l' esatta definizione al punto b) che precede fosse la prima presentata, è giusto considerare che, sempre nel caso in cui il mutuo, avente ad esempio cadenza di rimborso mensile, presenti cinque rate remotescadute e non pagate (in maniera parziale o totale), la richiesta di sospensione del pagamento per le rate a scadere può considerarsi ricollegabile solamente ad alcune delle medesime rate scadute e non tuttele rate (per esempio, soltanto tre su cinque, più le nove seguenti alla domanda, ogni volta avendo cura nel complesso della soglia massima dei dodici mesi di sospensiva)?
Risposta: Si, può considerarsi giusto.
Domanda: Sospensione Finanziamenti a medo e lungo termine: è esatto reputare che la quota interessi delle rate incluse nel periodo della sospensione(per cui viene traslata soltanto la quota capitale) possa sopportare modificazioni al mutare del parametro di riferimento (ad esempio Euribor, tasso Banca Centrale Europea)?
Risposta: La sospensione concerne solo la quota capitale. Per quanto attiene gli interessi rimane efficace quanto concordato nel contratto prima dell' istanza di richiesta di sospensione, per cui, se cambia il parametro di riferimento stabilito a quel tempo gli interessi dovuti ne rimarranno condizionati.
Domanda: Sospensione Finanziamenti a Medio e lungo termine : è giusto considerareche, trattandosi di rinvio della quota capitale, le spese stabilite da contratto sulle rate che scadano nel periodo temporale della sospensione (ad esempio le spese di incasso rata) vadano in ogni casopagate dal mutuatario alle scadenze previste originariamente ? E' esatto considerare che le medesime spese possono essere adottate anche in relazione all'incasso delle rate aggiunte dopo latraslazione (in effetti, l'attività amministrativa si replica a ciascuna scadenza di pagamento, sia esso circoscritto alla sola quota capitale o interessi)?
Risposta: Nell'Avviso comune viene specificato che per le operazioni di sospensione delle rate del mutuo per quanto concerne il capitale e quelle di prolungamento dei termini di scadenza non possono determinare l'addebitamento di nuovi o ulteriori oneri, ad eccezione delle spese corrisposte a terzi e comprovate documentalmente. Rimangano, invece, dovute, congiuntamente agli interessi, le spese e gli oneri in precedenza concordati prima della richiesta di sospensione del pagamento del capitale. Allo stesso modo, sulle rate aggiunte in virtù della traslazione si consideranno dovute le spese stabilite da contratto e fissate prima della richiesta di sospensione.
Domanda: E' giusto pensare che nel quadro dell'Avviso Comune sono compresi anche i finanziamenti con provviste di soggetti terzi aventi carattere pubblica, come per esempio BEI e Finanziarie Regionali ?
Risposta: Si, è esatto pensarlo, infatti, l'estromissione è attribuibile, in linea di massima ai finanziamenti con agevolazione pubblica intesa come contributo in conto interessi e/o capitale non anche a quelli in cui l'agevolazione è rappresentata da un tasso vantaggioso a confronto di quelli di mercato oppure da una forma di garanzia. Naturalmente , nei casi in cui la banca ha limitazioniche ne condizionano la discrezionale, dovrà esaminare circostanza per circostanza e accertare l' eventualità di accogliere misure che permettono la compatibilità della sospensione.