Rate scadute: come comportarsi in relazione alla sospensione dei mutui.

RATE SCADUTE

Domanda: Nel momento in cui la sospensione sia adottata anche in caso di rate scadute, non pagate oppure pagate soltanto in modo parziale, da non più di 180 giorni dall'inoltro della domanda quale delle seguenti 2 opzioni è realizzabile?

  1. Accludere nel la delibera sospensiva anche le rate scadute non pagate
  2. non inserirle, facendo iniziare la sospensione a cominciare dalla prima data utile in scadenza

Risposta: L'opzione risolutiva di cui al punto 1 presume un recupero diretto della quota interessi non ancora pagata (incluso le more), uno spostamento operativo del piano di ammortamento con validità retroattiva, modifiche retroattive sugli avvisi contabili interni di mora e rate non pagate, specificatamente delicate si corrispondenti con le scadenze trimestrali e annuali.

APPROFONDIMENTO

L'opzione risolutiva di cui al punto 2 accetta, dal giorno di inizio della sospensione, l'esistenza di rate arretrate il cui perdurare nel tempo non dovrebbe condurre ai dispositivi di default di norma impliciti nei sistemi di controllo del rischio di credito.

E' anche reale che la gestione dei pagamenti precedenti può essere introdotta come parte negoziale con il cliente. Il tale ambito si tende a prediligere la seconda opzione risolutiva.

Risposta: Si valuta che in linea di massima la risoluzione di cui al punto 2 potrà essere applicabile soltanto previa intesa con il cliente.

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