Sospensione mutui imprese

Moratoria dei Mutui per le piccole e medie imprese

Da qualche mese è entrata nel vivo l' opportunità per le imprese di chiedere la sospensione per un anno del pagamento della quota capitale dei mutui.
Sebbene la sosta dell' estate 2009, l' intesa Abi-Confindustria-governo è del 3 agosto, la maggior parte delle banche ha già dichia rato la propria adesione all' accordo.
Gli istituti di credito hanno tempo 45 giorni di tempo dall' adesione per conformarsi, in seguito sono obbligate a dare risposta alle richieste del le imprese nel tempo limite di trenta giorni.
Essendo le pri me adesioni sono riconducibili ai primi giorni del mese di agosto 2009, dalla fine degli ultimi giorni del mese di settembre 2009, i primi clienti hanno avuto la possibilità di recarsi agli sportelli e chiedere l' applicazione della moratoria.
Scontato immaginare che in tale periodo saranno tante le azien de interessate, in sostanza tutte le aziende che sono in bonis.
Anche se ad oner del vero la convenienza maggiore è indirizzata verso i mutui più vecchi e per i leasing dove superiore è la quota capitale e inferiore quella concernente agli interessi.
Occorre inoltre riconoscere che rientra anche nell' interesse degli istituti di credito offrire maggiore respiro ad aziende che si trovano in difficoltà, anziché che iscrivere passività in bilancio per crediti non incassati.
Tanto che le banche di grande portata hanno molte volte rilanciato, rendendo migliore e allargando l' offerta in relazione a quanto stabilito nel protocollo d' inte sa del 3 agosto 2009.
Resta soltanto da auspicarsi che anche la conduzione pratica dell' intera operazione sia in questo momento ispirata ad un concetto con sapevole dell' importanza che ciò può dare per il rilan cio dell' economia italiana.
E non venga fermata da alcuni punti meramente formali: come ad esempio la circostanza che la richiesta di rateizzazione deve essere proposta con la giustificazione della momentanea problematica finanziaria, una dichiarazione che potrebbe stoppare diverse piccole e medie imprese nella paura di conseguenze negative sul rating futuro dell' impresa.

Saranno materia di sospensione del mutuo le quote capitale dei mutui e dei leasing finanziari in corso alla data del 3/8/2009, per cui non avranno la possibilità di far ricorso alla sospensione delle rate dei mutui , tutte le operazioni ed i contratti sottoscritti dopo la data del 3 agosto 2009, anche se nell' arco del periodo di validità dell' avviso comune, ossia il 30 giugno 2010. Verranno inoltre esclusi dalla moratoria tutte quelle operazioni di natura finanziaria connesse alle agevolazione pubbliche, ed in particolare quelle collegate alla tipologia dei contributi in conto interessi e/o in conto capitale.


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Come avviene la sospensione mutuo alle imprese

E' avvenuta formalmente il 3 agosto 2009, la sospensione delle rate dei mutui delle aziende imprese approvata dall' ABI (Associazione bancaria italiana) e dalle associazioni del ramo che rappresentano le imprese.
In particolare sono tre le operazioni bancarie sulle quali agisce l' intesa del 3 agosto 2009.
Esse riguardano determinate operazioni che hanno quale obbiettivo finale:
- la sospensione per dodici mesi del paga mento della quota parte di capitale delle ra te di mutuo
- la sospensione per dodici mesi oppure per sei me si del pagamento della quota parte capitale contenuta nei canoni di leasing immobiliare e nei canoni di leasing mobiliare
- l' estensione a 270 giorni delle scadenze dei finanziamenti a breve termine per sopportare le esigenze di cassa delle imprese in rapporto alle operazioni di anticipo dei crediti certi e esigibili.
Ovviamente la concessione di una o più delle operazioni materia dell' intesa rappresenta un intervento di natura straordinaria direttamente connesso alla pesante situazione costituitasi in conseguenza della sfavorevole circostanza in essere.
Avere la possibilità di ricorrere alla moratoria dei debiti bancari avrà dunque carattere di straordinarietà e non potrà essere beneficiata oltre i tempi stabiliti nell' accordo medesimo.

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