Sospensione del pagamento della quota capitale di un mutuo.

SOSPENSIONE PAGAMENTO QUOTA CAPITALE.

Domanda: Vorrei informazioni in merito all'applicazione della previsione dell'Accordo circa la sospensione del pagamento della quota capitale per un periodo temporale massimo di un anno.

In particolare, potete darmi conferma che:

&bull il pagamento della quota capitale non determinata nel periodo temporale di sospensione viene fatto slittare al termine dell'ordinario piano di ammortamento
&bull che sulla medesima quota capitale rinviata sono calcolati gli interessi al tasso previsto dal contratto
&bull nel corso del periodo di sospensione e negli anni futuri fino alla scadenza prevista in origine, il piano di ammortamento originario viene lasciato intatto, tenendo presente la quota capitale pagata ai fini della sottrazione del capitale restante.

Faccio un esempio: Sospensione del mutuo alla rata sei. La quota capitale di euro 10.147 viene collocata alla rata undici, ovvero quello nuova , su cui il cliente dovrà pagare interessi del 5% per un'annualità.

Il cliente paga gli interessi per euro 2.803.

Il debito restante, prima della rata sette, come da piano stabilito in origine, rimane di euro 45.922

RISPOSTA

Risposta: Si prova a fare un resoconto in merito alla fattispecie sottoposta in esame:

a) Interessi da pagare nel corso del periodo temporale della sospensione: saranno determinati sul debito restante in essere a partire dalla data di sospensione senza la soppressione, nel corso del periodo di sospensione, del debito restante medesimo. In sostanza è come se venisse attuato al cliente un periodo di preammortamento pari alla durata della sospensione consentita.

Per quanto concerne i finanziamenti a tasso variabile, nel periodo di sospensione preammortamento, gli interessi rilevati mensilmente saranno calcolati in ragione dell'oscillazione del tasso su base mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale e annuale, in base alle regole stabilite dai contratti stipulati originariamente.

b) Spostamento delle quote capitali bloccate: le quote capitali stabilite dai piani di ammortamento originari interessate dalla sospensione, non saranno ricongiunte dopo l'ultima rata di ammortamento prefissata dal piano fissato in origine,ma piuttosto formeranno le quote capitale che il cliente dovrà restituire alla fine del periodo di sospensione. Dunque , in pratica, è come se il piano di ammortamento previsto in origine venisse rinviato in futuro, per il periodo uguale alla sospensione concessa, senza variare la sequenza e la somma delle quote capitali prefissate in sede di contratto.
Di conseguenza, nel caso in cui la sospensione si verifica successivamente il pagamento della 5 rata e, per praticità, supponiamo sospesa soltanto la quota capitale della 6 rata e della 7 rata, la quota capitale di euro 10.147 viene collocata alla rata 8. Per facilitare il concetto, è appena il caso di confrontare l'esempio sottoindicato:

- Piano di ammortamento previsto in origine
- Piano di ammortamento con sospensione.

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